Attualità

22.11.2023
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Cambiamenti a partire dal 01.01.2024

Il presente opuscolo informa sulle modifiche in vigore dal 1° gennaio 2024.
Opuscolo informativo 1.2024 
Video AVS 21

07.08.2023
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Stabilizzazione dell’AVS (AVS 21) - che cosa cambia?


Video esplicativi

Foglio informativo

Il 25 settembre 2022 Popolo e Cantoni hanno accettato la riforma AVS 21, garantendo così il finanziamen-
to dell’AVS fino al 2030. Sono stati approvati sia la modifica della LAVS che il decreto federale sul finanzia-
mento supplementare dell’AVS mediante l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto. I due progetti erano correlati. Il finanziamento dell’AVS e il livello delle rendite sono dunque garantiti per i prossimi dieci anni. L’età di riferimento sarà pertanto fissata a 65 anni sia per gli uomini sia per le donne, inoltre la riscossione della rendita sarà resa più flessibile e l’imposta sul valore aggiunto (IVA) verrà leggermente aumentata.
La riforma entrerà in vigore il 1° gennaio 2024.
Quali sono le novità?

Età di riferimento 65 anni per donne e uomini
L'età di riferimento per le donne e gli uomini sarà ora di 65 anni per entrambi. L'adeguamento alla nuova età di riferimento per le donne avverrà gradualmente, da 64 a 65 anni, rispettivamente di 3 mesi all'anno. Ciò significa che:
- per le donne nate nel 1961, si applica la nuova età di riferimento di 64 anni e 3 mesi
- per le donne nate nel 1962 la nuova età di riferimento è di 64 anni e 6 mesi
- per le donne nate nel 1963, la nuova età di riferimento è di 64 anni e 9 mesi
- per le donne nate nel 1964, la nuova età di riferimento è di 65 anni

Compensazione per le donne della generazione di transizione nate tra il 1961 e il 1969
- Supplemento di rendita versata a vita per le donne della generazione di transizione che non
  anticiperanno la riscossione della rendita di vecchiaia.
- Aliquote ridotte per le donne della generazione di transizione che anticiperanno la riscossione della
  rendita di vecchiaia.

Pensionamento flessibile da 63 a 70 anni (entrata in vigore prevista 01.01.2027)
- Possibiltà di percepire la pensione a partire da un mese a scelta
- Ritiro parziale della pensione e dilazione parziale della pensione (dal 20 % all'80 %)

Miglioramento della pensione grazie ai contributi AVS dopo l'età di riferimento di 65 anni
- Incentivi alla prosecuzione dell'attività lavorativa dopo i 65 anni, con la possibilità di rinunciare
  all'indennità per le persone che svolgono un'attività lavorativa in età pensionabile e di tener conto dei
  contributi AVS versati dopo l'età di riferimento (65 anni).

Le modifiche previste nell'ambito del primo pilastro sono ampie, per tutte le casse di compensazione è quindi una grande sfida attuarli. Pertanto, al momento possiamo fornire solo informazioni generali sulla riforma. Non appena avremo ricevuto le informazioni necessarie per l'attuazione delle suddette modifiche e i sistemi informatici saranno stati aggiornati, saremo in grado di fornirvi maggiori informazioni sui singoli casi. Informazioni più dettagliate sono disponibili al seguente link:
Stabilizzazione dell’AVS (AVS 21) (admin.ch)

Grazie per la vostra comprensione.

30.06.2023
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Rapporto di gestione 2022
14.06.2023
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Nessuna modifica in caso di telelavoro

Nuovo accordo a partire dal 1° luglio 2023: nessuna modifica di competenza in materia di assicurazioni sociali in caso di telelavoro inferiore al 50% in alcuni Stati.
Implicazioni del telelavoro/lavoro da casa

22.12.2022
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Cambiamenti a partire dal 1° gennaio 2023

Il presente opuscolo informa sulle modifiche in vigore dal 1° gennaio 2023 nell’ambito contributi e delle prestazioni.
1.2023.i (ahv-iv.ch)

05.12.2022
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Dichiarazione dei salari 2022

Alla fine di novembre 2022, i datori di lavoro affiliati alla CC MOBIL riceveranno le informazioni ed i docu-
menti per la dichiarazione salariale 2022. Il formato cartaceo sarà inviato solo ai datori di lavoro senza accesso “connect”. I datori di lavoro senza accesso “connect” possono utilizzare il log-in unico per inserire
la dichiarazione dei salari e la ricapitolazione elettronicamente (per ulteriori dettagli, si veda “Ricapitolazio-
ne della notifica dei salari 2022”). Come lo scorso anno, gli utenti “connect” non riceveranno più alcun documento cartaceo aggiuntivo. Vi rammentiamo che il termine ultimo per l’inoltro delle dichiarazioni è il 30 gennaio 2023. Vogliate inoltre tener conto che per le dichiarazioni inviate in ritardo, si applicheranno interessi di mora.

25.10.2022
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La rendita minima AVS/AI aumenta di 30 franchi

In occasione della sua seduta del 12 ottobre 2022, il Consiglio federale ha deciso di adeguare a partire
dal 1° gennaio 2023 le rendite AVS/AI all’attuale evoluzione dei prezzi e dei salari secondo l’indice misto, aumentandole del 2,5%. La rendita minima AVS/AI ammonterà quindi a 1225 franchi al mese. Anche gli importi delle indennità di perdita di guadagno saranno adeguati. Allo stesso tempo sono previsti adegua-
menti nell’ambito dei contributi, delle prestazioni complementari, delle prestazioni transitorie e della previdenza professionale obbligatoria. La rendita minima di vecchiaia passerà da 1195 a 1225 franchi al mese, quella massima da 2390 a 2450 franchi (importi versati se la durata di contribuzione è completa).
Il contributo minimo AVS/AI/IPG per gli indipendenti e le persone senza attività lucrativa passerà da 503 a 514 franchi l’anno, il contributo minimo per l’AVS/AI facoltativa da 958 a 980 franchi.

Adeguamento secondo l’indice misto
Come prescritto nella legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, il Consiglio federale verifica di regola ogni due anni se sia opportuno adeguare le rendite AVS/AI all’evoluzione dei prezzi e dei salari. Se nel corso di un anno il rincaro supera il 4%, le rendite vengono adeguate prima. La decisione si fonda sulla media aritmetica tra l’indice dei prezzi e quello dei salari (indice misto) e tiene conto della raccomandazione della Commissione federale AVS/AI. Quest’anno si prevedono un rincaro del 3% e un aumento dei salari del 2%. Ciò determina un indice misto del 2,5% e comporta un aumento delle rendite che compensa quasi interamente il rincaro. Il Consiglio federale ha adeguato le rendite l’ultima volta nel 2021, portando l’importo della rendita minima AVS/AI a 1195 franchi.

Spese supplementari per l’aumento delle rendite
L’adeguamento delle rendite comporterà un aumento delle spese pari a circa 1370 milioni di franchi: 1215 milioni per l’AVS, di cui 245 a carico della Confederazione (20,2% delle uscite), e 155 milioni per l’AI (senza ripercussioni per la Confederazione, poiché il contributo federale all’AI non corrisponde a una percentuale delle uscite dell’assicurazione).

Adeguamento degli importi limite nella previdenza professionale
Questo adeguamento ha ripercussioni anche sulla previdenza professionale obbligatoria. La deduzio-
ne di coordinamento salirà da 25 095 a 25 725 franchi, la soglia d’entrata da 21 510 a 22 050 franchi.
La deduzione fiscale massima ammessa nell’ambito della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) passerà a 7056 franchi (attualmente 6883) per le persone che hanno un 2° pilastro e a 35 280 franchi (attualmente 34 416) per le persone che non dispongono di un 2° pilastro. Anche questi adeguamenti entreranno in vigore il 1° gennaio 2023.

Adeguamento degli importi delle indennità di perdita di guadagno
Nell’ambito delle indennità di perdita di guadagno (IPG) l’importo massimo dell’indennità passerà a 275 franchi (attualmente 245). Le spese per questo adeguamento ammonteranno a 100 milioni di franchi per le IPG.


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