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07.04.2021
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Richiesta indennità di perdita di guadagno per il coronavirus

Indennità per i lavoratori indipendenti nonché i rispettivi coniugi, rispettivamente i partner registrati a partire dal 17.09.2020

Quali condizioni devono essere adempiute?

Gli indipendenti nonché i rispettivi coniugi, rispettivamente i partner registrati che lavorano nell’azienda hanno diritto all’indennità se:

• hanno dovuto chiudere la loro attività a causa dei provvedimenti federali o cantonali
• non hanno potuto organizzare la/le manifestazione(i) prevista(e) a seguito del divieto imposto a livello federale o cantonale o se la/le manifestazione(i) non ha/hanno potuto essere approvata(e)
• nel caso in cui hanno dovuto limitare significativamente la loro attività lucrativa a causa di provvedimenti adottati per combattere il coronavirus e che, per questa ragione, subiscono una perdita di guadagno

Il prerequisito è l’aver conseguito nel 2019 un reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS di almeno 10'000 franchi. Il diritto all’indennità dipende dal mese per il quale viene richiesta l’indennità di perdita di guadagno per coronavirus. La cifra d’affari del mese per il quale è richiesta l’indennità è confrontata con la cifra d’affari media annua degli anni dal 2015 al 2019, secondo le seguenti regole:

• dal 01.04.2021: diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 30 per cento
• dal 19.12.2020 al 31.03.2021: diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 40 per cento
• dal 17.09.2020 al 18.12.2020: diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55 per cento
• i coniugi, rispettivamente i partner registrati che lavorano nell’azienda devono subire una perdita di guadagno nel mese in cui sussiste il diritto

Indennità per persone in posizione analoga a quella di un datore di lavoro nonché i rispettivi coniugi, rispettivamente i partner registrati

Quali condizioni devono essere adempiute?

Le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i rispettivi coniugi, rispettivamente i partner registrati hanno diritto all’indennità se:

• hanno dovuto chiudere la loro attività a causa dei provvedimenti federali o cantonali
• non hanno potuto organizzare la/le manifestazione(i) prevista(e) a seguito del divieto imposto a livello federale o cantonale o se la/le manifestazione(i) non ha/hanno potuto essere approvata(e)
• nel caso in cui hanno dovuto limitare significativamente la loro attività lucrativa a causa di provvedimenti adottati per combattere il coronavirus e che, per questa ragione, subiscono una perdita di guadagno

Il prerequisito è l’aver conseguito nel 2019 un reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS di almeno 10'000 franchi. Il diritto all’indennità dipende dal mese per il quale viene richiesta l’indennità di perdita di guadagno per coronavirus. La cifra d’affari del mese per il quale è richiesta l’indennità è confrontata con la cifra d’affari media annua degli anni dal 2015 al 2019, secondo le seguenti regole:

• dal 01.04.2021: diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 30 per cento
• dal 19.12.2020 al 31.03.2021: diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 40 per cento
• dal 17.09.2020 al 18.12.2020: diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55 per cento

Promemoria 6.13
Richiesta indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (indipendenti)
Richiesta indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (una persona in posizione analoga a quella di un datore di lavoro)

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