Pensionamento & rendite

L’entrata nell’età di pensionamento è collegata con alcune questioni di diritto in materia di assicurazioni sociali, p. es. in relazione all’obbligo contributivo, alla domanda di rendita oppure ad altre prestazioni relative all’età di pensionamento. Se ai sensi della legge lei è invalido o invalida, probabilmente ha diritto a prestazioni provenienti dall’assicurazione per l’invalidità. Comunque, vale il principio della “Priorità dell’integrazione sulla rendita”.

Obbligo contributivo dopo l’uscita dal mercato del lavoro

L’obbligo contributivo si protrae fino alla fine del mese durante il quale lei raggiunge la regolare età di pensionamento. Un’anticipazione della rendita perciò non libera dall’obbligo contributivo.

Contributi per persone senza attività lucrativa

Ai sensi del diritto dell’AVS le persone che non perseguono un’attività rimunerata sono considerate persone senza attività lucrativa e hanno l’obbligo di versare i contributi quali persone senza attività lucrativa a partire dal 1o gennaio dopo aver compiuto il 20o anno d’età. Eventualmente ciò include anche persone che percepiscono una rendita AI, sempre che non abbiano già versato i contributi richiesti con una prestazione da attività parziale.

Domanda di pensione AVS

Il principio più importante per pensionati e pensionate: nessuna prestazione senza domanda. Sia per una rendita regolare sia per un’anticipazione della rendita si deve fare una richiesta entro il tempo adeguato alla cassa di compensazione presso la quale o la persona assicurata o il datore di lavoro ha versato i contributi. L’anticipazione della rendita presso l’AVS è possibile solo per uno o due anni.

Diritto alla rendita AI

Ha diritto a una rendita dell’assicurazione per l’invalidità solo chi a seguito di una limitazione della salute fisica, mentale e psichica, anche dopo un ragionevole trattamento e accettabile integrazione, rimane interamente o parzialmente inabile al lavoro oppure non può più impegnarsi nel proprio ambiente di attività (per esempio attività casalinghe). A seconda del grado di invalidità il diritto a una rendita può adattarsi alla rispettiva percentuale della rendita intera (un quarto di rendita, mezza rendita, tre quarti di rendita). Per richiedere prestazioni dall’AI, le persone assicurate si devono annunciare presso l’ufficio AI del proprio cantone di domicilio.

Rendite per superstiti (rendita per vedove, per vedovi e rendita per orfani)

In caso di decesso di un coniuge oppure di un genitore una rendita per superstiti impedisce che i sopravvissuti (coniuge o figli) si trovino nel bisogno finanziario. Esistono tre tipi di rendite per superstiti: rendite per vedove, rendite per vedovi e rendite per orfani.

Rendite per figli

Qualora fosse beneficiaria o beneficiario di una rendita AVS o AI, ha diritto a una rendita per i figli fino a 18 anni, rispettivamente per i figli che sono ancora in formazione al massimo fino al 25o anno di età.

Assegno per grandi invalidi

Persone domiciliate in Svizzera che percepiscono una rendita di vecchiaia o prestazioni complementari, possono richiedere assegni per grandi invalidi dell’AVS,

  • se hanno un’invalidità di grado leggero (solo per persone che vivono in casa in età di pensionamento AVS), grave o medio, e che
  • l’invalidità perdura ininterrottamente almeno da un anno e
  • non ha diritto ad assegni per grandi invalidi dall’assicurazione obbligatoria di invalidità o dall’assicurazione militare.

Comunque, l’AVS fornisce prestazioni come per esempio

  • Contributi a mezzi ausiliari (p. es. apparecchi acustici, occhiali da ingrandimento, ecc.)
  • Contributi per la Spitex e altri istituti di interesse pubblico come aiuto per la vecchiaia (Pro Senectute, Croce rossa svizzera, ecc.)

Stabilizzazione dell' AVS (AVS 21) - che cosa cambia?

Video esplicativi

Foglio informativo

Il 25 settembre 2022 Popolo e Cantoni hanno accettato la riforma AVS 21, garantendo così il finanziamen-
to dell’AVS fino al 2030. Sono stati approvati sia la modifica della LAVS che il decreto federale sul finanzia-
mento supplementare dell’AVS mediante l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto. I due progetti erano correlati. Il finanziamento dell’AVS e il livello delle rendite sono dunque garantiti per i prossimi dieci anni. L’età di riferimento sarà pertanto fissata a 65 anni sia per gli uomini sia per le donne, inoltre la riscossione della rendita sarà resa più flessibile e l’imposta sul valore aggiunto (IVA) verrà leggermente aumentata.
La riforma entrerà in vigore il 1° gennaio 2024.
Quali sono le novità?

Età di riferimento 65 anni per donne e uomini
L'età di riferimento per le donne e gli uomini sarà ora di 65 anni per entrambi. L'adeguamento alla nuova età di riferimento per le donne avverrà gradualmente, da 64 a 65 anni, rispettivamente di 3 mesi all'anno. Ciò significa che:
- per le donne nate nel 1961, si applica la nuova età di riferimento di 64 anni e 3 mesi
- per le donne nate nel 1962 la nuova età di riferimento è di 64 anni e 6 mesi
- per le donne nate nel 1963, la nuova età di riferimento è di 64 anni e 9 mesi
- per le donne nate nel 1964, la nuova età di riferimento è di 65 anni

Compensazione per le donne della generazione di transizione nate tra il 1961 e il 1969
- Supplemento di rendita versata a vita per le donne della generazione di transizione che non
  anticiperanno la riscossione della rendita di vecchiaia.
- Aliquote ridotte per le donne della generazione di transizione che anticiperanno la riscossione della
  rendita di vecchiaia.

Pensionamento flessibile da 63 a 70 anni (entrata in vigore prevista 01.01.2027)
- Possibiltà di percepire la pensione a partire da un mese a scelta
- Ritiro parziale della pensione e dilazione parziale della pensione (dal 20 % all'80 %)

Miglioramento della pensione grazie ai contributi AVS dopo l'età di riferimento di 65 anni
- Incentivi alla prosecuzione dell'attività lavorativa dopo i 65 anni, con la possibilità di rinunciare
  all'indennità per le persone che svolgono un'attività lavorativa in età pensionabile e di tener conto dei
  contributi AVS versati dopo l'età di riferimento (65 anni).

Le modifiche previste nell'ambito del primo pilastro sono ampie, per tutte le casse di compensazione è quindi una grande sfida attuarli. Pertanto, al momento possiamo fornire solo informazioni generali sulla riforma. Non appena avremo ricevuto le informazioni necessarie per l'attuazione delle suddette modifiche e i sistemi informatici saranno stati aggiornati, saremo in grado di fornirvi maggiori informazioni sui singoli casi. Informazioni più dettagliate sono disponibili al seguente link:
Stabilizzazione dell’AVS (AVS 21) (admin.ch)

Grazie per la vostra comprensione.

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