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26.02.2021
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Richiesta indennità di perdita di guadagno per il coronavirus

Indennità per le persone particolarmente vulnerabili che sono dispensate dall’esercitare la loro attività lucrativa

Le persone che non sono state vaccinate e che soffrono di una delle patologie preesistenti sottoelencate, così come le donne incinte, sono considerate come persone particolarmente vulnerabili:

• Ipertensione arteriosa
• Malattie cardiovascolari
• Malattie croniche delle vie respiratorie
• Diabete
• Malattie o terapie che indeboliscono il sistema immunitario
• Cancro
• Obesità

Chiunque appartenga al gruppo delle persone particolarmente vulnerabili e debba interrompere l’attività lucrativa perché, per motivi organizzativi o di altro tipo, non è in grado di svolgere l’attività lucrativa da casa (telelavoro), ha diritto all’indennità se:

• è obbligatoriamente assicurato all’AVS (il che implica avere il domicilio o esercitare un’attività lucrativa in    Svizzera)
• esercita un’attività lucrativa salariata o indipendente

La richiesta dell’indennità deve essere accompagnata da un certificato medico che attesti l’appartenenza del richiedente al gruppo di persone particolarmente a rischio ai sensi dell’allegato 7 dell’ordinanza 3 COVID-19.

Nel caso in cui continui a versare il salario, l’indennità va al datore di lavoro.

Il diritto inizia il giorno a partire dal quale sono adempiute tutte le condizioni per la concessione ma non prima del 18 gennaio 2021.

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