Pensionamento & rendite
L’entrata nell’età di pensionamento è collegata con alcune questioni di diritto in materia di assicurazioni sociali, p. es. in relazione all’obbligo contributivo, alla domanda di rendita oppure ad altre prestazioni relative all’età di pensionamento. Se ai sensi della legge lei è invalido o invalida, probabilmente ha diritto a prestazioni provenienti dall’assicurazione per l’invalidità. Comunque, vale il principio della “Priorità dell’integrazione sulla rendita”.
Obbligo contributivo dopo l’uscita dal mercato del lavoro
L’obbligo contributivo si protrae fino alla fine del mese durante il quale lei raggiunge la regolare età di pensionamento. Un’anticipazione della rendita perciò non libera dall’obbligo contributivo.
Contributi per persone senza attività lucrativa
Ai sensi del diritto dell’AVS le persone che non perseguono un’attività rimunerata sono considerate persone senza attività lucrativa e hanno l’obbligo di versare i contributi quali persone senza attività lucrativa a partire dal 1o gennaio dopo aver compiuto il 20o anno d’età. Eventualmente ciò include anche persone che percepiscono una rendita AI, sempre che non abbiano già versato i contributi richiesti con una prestazione da attività parziale.
Domanda di pensione AVS
Il principio più importante per pensionati e pensionate: nessuna prestazione senza domanda. Sia per una rendita regolare sia per un’anticipazione della rendita si deve fare una richiesta entro il tempo adeguato alla cassa di compensazione presso la quale o la persona assicurata o il datore di lavoro ha versato i contributi. L’anticipazione della rendita presso l’AVS è possibile solo per uno o due anni.
Diritto alla rendita AI
Ha diritto a una rendita dell’assicurazione per l’invalidità solo chi a seguito di una limitazione della salute fisica, mentale e psichica, anche dopo un ragionevole trattamento e accettabile integrazione, rimane interamente o parzialmente inabile al lavoro oppure non può più impegnarsi nel proprio ambiente di attività (per esempio attività casalinghe). A seconda del grado di invalidità il diritto a una rendita può adattarsi alla rispettiva percentuale della rendita intera (un quarto di rendita, mezza rendita, tre quarti di rendita). Per richiedere prestazioni dall’AI, le persone assicurate si devono annunciare presso l’ufficio AI del proprio cantone di domicilio.
Rendite per superstiti (rendita per vedove, per vedovi e rendita per orfani)
In caso di decesso di un coniuge oppure di un genitore una rendita per superstiti impedisce che i sopravvissuti (coniuge o figli) si trovino nel bisogno finanziario. Esistono tre tipi di rendite per superstiti: rendite per vedove, rendite per vedovi e rendite per orfani.
Rendite per figli
Qualora fosse beneficiaria o beneficiario di una rendita AVS o AI, ha diritto a una rendita per i figli fino a 18 anni, rispettivamente per i figli che sono ancora in formazione al massimo fino al 25o anno di età.
Assegno per grandi invalidi
Persone domiciliate in Svizzera che percepiscono una rendita di vecchiaia o prestazioni complementari, possono richiedere assegni per grandi invalidi dell’AVS,
- se hanno un’invalidità di grado leggero (solo per persone che vivono in casa in età di pensionamento AVS), grave o medio, e che
- l’invalidità perdura ininterrottamente almeno da un anno e
- non ha diritto ad assegni per grandi invalidi dall’assicurazione obbligatoria di invalidità o dall’assicurazione militare.
Comunque, l’AVS fornisce prestazioni come per esempio
- Contributi a mezzi ausiliari (p. es. apparecchi acustici, occhiali da ingrandimento, ecc.)
- Contributi per la Spitex e altri istituti di interesse pubblico come aiuto per la vecchiaia (Pro Senectute, Croce rossa svizzera, ecc.)