Attualità
Il presente opuscolo informa sulle modifiche in vigore dal 1° gennaio 2024.
Opuscolo informativo 1.2024
Video AVS 21
Il 25 settembre 2022 Popolo e Cantoni hanno accettato la riforma AVS 21, garantendo così il finanziamen-
to dell’AVS fino al 2030. Sono stati approvati sia la modifica della LAVS che il decreto federale sul finanzia-
mento supplementare dell’AVS mediante l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto. I due progetti erano correlati. Il finanziamento dell’AVS e il livello delle rendite sono dunque garantiti per i prossimi dieci anni. L’età di riferimento sarà pertanto fissata a 65 anni sia per gli uomini sia per le donne, inoltre la riscossione della rendita sarà resa più flessibile e l’imposta sul valore aggiunto (IVA) verrà leggermente aumentata.
La riforma entrerà in vigore il 1° gennaio 2024.
Quali sono le novità?
Età di riferimento 65 anni per donne e uomini
L'età di riferimento per le donne e gli uomini sarà ora di 65 anni per entrambi. L'adeguamento alla nuova età di riferimento per le donne avverrà gradualmente, da 64 a 65 anni, rispettivamente di 3 mesi all'anno. Ciò significa che:
- per le donne nate nel 1961, si applica la nuova età di riferimento di 64 anni e 3 mesi
- per le donne nate nel 1962 la nuova età di riferimento è di 64 anni e 6 mesi
- per le donne nate nel 1963, la nuova età di riferimento è di 64 anni e 9 mesi
- per le donne nate nel 1964, la nuova età di riferimento è di 65 anni
Compensazione per le donne della generazione di transizione nate tra il 1961 e il 1969
- Supplemento di rendita versata a vita per le donne della generazione di transizione che non
anticiperanno la riscossione della rendita di vecchiaia.
- Aliquote ridotte per le donne della generazione di transizione che anticiperanno la riscossione della
rendita di vecchiaia.
Pensionamento flessibile da 63 a 70 anni (entrata in vigore prevista 01.01.2027)
- Possibiltà di percepire la pensione a partire da un mese a scelta
- Ritiro parziale della pensione e dilazione parziale della pensione (dal 20 % all'80 %)
Miglioramento della pensione grazie ai contributi AVS dopo l'età di riferimento di 65 anni
- Incentivi alla prosecuzione dell'attività lavorativa dopo i 65 anni, con la possibilità di rinunciare
all'indennità per le persone che svolgono un'attività lavorativa in età pensionabile e di tener conto dei
contributi AVS versati dopo l'età di riferimento (65 anni).
Le modifiche previste nell'ambito del primo pilastro sono ampie, per tutte le casse di compensazione è quindi una grande sfida attuarli. Pertanto, al momento possiamo fornire solo informazioni generali sulla riforma. Non appena avremo ricevuto le informazioni necessarie per l'attuazione delle suddette modifiche e i sistemi informatici saranno stati aggiornati, saremo in grado di fornirvi maggiori informazioni sui singoli casi. Informazioni più dettagliate sono disponibili al seguente link:
Stabilizzazione dell’AVS (AVS 21) (admin.ch)
Grazie per la vostra comprensione.
Nuovo accordo a partire dal 1° luglio 2023: nessuna modifica di competenza in materia di assicurazioni sociali in caso di telelavoro inferiore al 50% in alcuni Stati.
Implicazioni del telelavoro/lavoro da casa
Il presente opuscolo informa sulle modifiche in vigore dal 1° gennaio 2023 nell’ambito contributi e delle prestazioni.
1.2023.i (ahv-iv.ch)
Alla fine di novembre 2022, i datori di lavoro affiliati alla CC MOBIL riceveranno le informazioni ed i docu-
menti per la dichiarazione salariale 2022. Il formato cartaceo sarà inviato solo ai datori di lavoro senza accesso “connect”. I datori di lavoro senza accesso “connect” possono utilizzare il log-in unico per inserire
la dichiarazione dei salari e la ricapitolazione elettronicamente (per ulteriori dettagli, si veda “Ricapitolazio-
ne della notifica dei salari 2022”). Come lo scorso anno, gli utenti “connect” non riceveranno più alcun documento cartaceo aggiuntivo. Vi rammentiamo che il termine ultimo per l’inoltro delle dichiarazioni è il 30 gennaio 2023. Vogliate inoltre tener conto che per le dichiarazioni inviate in ritardo, si applicheranno interessi di mora.
In occasione della sua seduta del 12 ottobre 2022, il Consiglio federale ha deciso di adeguare a partire
dal 1° gennaio 2023 le rendite AVS/AI all’attuale evoluzione dei prezzi e dei salari secondo l’indice misto, aumentandole del 2,5%. La rendita minima AVS/AI ammonterà quindi a 1225 franchi al mese. Anche gli importi delle indennità di perdita di guadagno saranno adeguati. Allo stesso tempo sono previsti adegua-
menti nell’ambito dei contributi, delle prestazioni complementari, delle prestazioni transitorie e della previdenza professionale obbligatoria. La rendita minima di vecchiaia passerà da 1195 a 1225 franchi al mese, quella massima da 2390 a 2450 franchi (importi versati se la durata di contribuzione è completa).
Il contributo minimo AVS/AI/IPG per gli indipendenti e le persone senza attività lucrativa passerà da 503 a 514 franchi l’anno, il contributo minimo per l’AVS/AI facoltativa da 958 a 980 franchi.
Adeguamento secondo l’indice misto
Come prescritto nella legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, il Consiglio federale verifica di regola ogni due anni se sia opportuno adeguare le rendite AVS/AI all’evoluzione dei prezzi e dei salari. Se nel corso di un anno il rincaro supera il 4%, le rendite vengono adeguate prima. La decisione si fonda sulla media aritmetica tra l’indice dei prezzi e quello dei salari (indice misto) e tiene conto della raccomandazione della Commissione federale AVS/AI. Quest’anno si prevedono un rincaro del 3% e un aumento dei salari del 2%. Ciò determina un indice misto del 2,5% e comporta un aumento delle rendite che compensa quasi interamente il rincaro. Il Consiglio federale ha adeguato le rendite l’ultima volta nel 2021, portando l’importo della rendita minima AVS/AI a 1195 franchi.
Spese supplementari per l’aumento delle rendite
L’adeguamento delle rendite comporterà un aumento delle spese pari a circa 1370 milioni di franchi: 1215 milioni per l’AVS, di cui 245 a carico della Confederazione (20,2% delle uscite), e 155 milioni per l’AI (senza ripercussioni per la Confederazione, poiché il contributo federale all’AI non corrisponde a una percentuale delle uscite dell’assicurazione).
Adeguamento degli importi limite nella previdenza professionale
Questo adeguamento ha ripercussioni anche sulla previdenza professionale obbligatoria. La deduzio-
ne di coordinamento salirà da 25 095 a 25 725 franchi, la soglia d’entrata da 21 510 a 22 050 franchi.
La deduzione fiscale massima ammessa nell’ambito della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) passerà a 7056 franchi (attualmente 6883) per le persone che hanno un 2° pilastro e a 35 280 franchi (attualmente 34 416) per le persone che non dispongono di un 2° pilastro. Anche questi adeguamenti entreranno in vigore il 1° gennaio 2023.
Adeguamento degli importi delle indennità di perdita di guadagno
Nell’ambito delle indennità di perdita di guadagno (IPG) l’importo massimo dell’indennità passerà a 275 franchi (attualmente 245). Le spese per questo adeguamento ammonteranno a 100 milioni di franchi per le IPG.
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